Prima degli adempimenti viene una domanda che sembra banale e non lo è: quali opere rientrano. Le Linee Guida fissano un criterio dimensionale netto — sono ponti e viadotti le costruzioni con luce complessiva superiore a 6,0 metri che permettono di superare una depressione del terreno o un ostacolo: un corso d’acqua, un canale, un’altra strada, una discontinuità naturale o artificiale.
Sotto i 6,0 metri l’opera non esce dalla responsabilità del Comune: è il gestore stesso a dover definire modalità e cadenza della sorveglianza, in funzione delle caratteristiche dell’opera e del territorio.
E gestore, qui, ha un significato preciso: è il soggetto che esercita i compiti dell’articolo 14 del Codice della Strada, cioè l’ente proprietario della strada. Per i cavalcavia che scavalcano una sede stradale vale invece l’articolo 25, e il gestore è il titolare dell’opera d’arte — la distinzione che evita il rimpallo fra chi possiede la strada sotto e chi possiede il manufatto sopra.