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Affidamento diretto dell’ispezione dei ponti: quando si può e che cosa scrivere nella determina

Il percorso tracciato dalle Linee Guida Ponti adottate con il DM 204/2022 porta quasi ogni ente allo stesso passaggio: a un certo punto il censimento e le ispezioni vanno affidati a un operatore esterno. Sotto una certa soglia si può fare senza gara — ma «senza gara» non vuol dire «senza istruttoria».

Chi cerca in rete come si fa trova quasi solo determine di altre amministrazioni: utili per vedere com’è fatto un atto, mute su come si arriva a scriverlo. Qui si mette in fila che cosa dice il Codice, che cosa ha stabilito ANAC sulla natura del servizio e le tre cose che la determina deve contenere.

Ispezionare un ponte è un servizio di ingegneria: lo ha stabilito ANAC

È il punto da cui conviene partire, perché decide tutto il resto. Con la delibera n. 179 del 3 maggio 2023 l’Autorità nazionale anticorruzione ha esaminato un protocollo fra la Provincia di Verona e le Università di Padova e Brescia per le attività di controllo di ponti e viadotti, e ha distinto con nettezza fra ciò che poteva restare dentro un accordo fra amministrazioni e ciò che no.

Il monitoraggio delle opere, le ispezioni visive, il censimento e la produzione di report periodici, ha stabilito ANAC, costituiscono servizi di ingegneria che non hanno stretta attinenza con i compiti di insegnamento e di ricerca scientifica: vanno quindi affidati con le procedure del Codice dei contratti. La formazione del personale dell’ente e il supporto alla ricerca, invece, restano compatibili con l’accordo.

Resta dentro l'accordo fra enti

La formazione del personale dell'amministrazione e il supporto alla ricerca e alla catalogazione dei dati: attività che hanno attinenza con i compiti istituzionali dell'ente coinvolto.

Va affidato con il Codice

Il monitoraggio delle opere, le ispezioni visive, il censimento e i report periodici. Sono servizi di ingegneria, e come tali seguono le procedure di affidamento e i requisiti che il Codice prevede.

La conseguenza pratica arriva subito, ed è la ragione per cui conviene qualificare bene l’oggetto già nella determina: da lì discendono i requisiti da chiedere all’operatore economico e alle persone che firmeranno gli elaborati.

Fino a 140.000 euro si affida direttamente

La norma è l’articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti, il D.lgs. 36/2023. Prevede l’affidamento diretto di servizi e forniture — e cita espressamente i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione — di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici.

Nello stesso periodo, però, il legislatore mette una condizione che spesso nelle determine non compare: vanno scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati fra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. È la differenza fra un affidamento diretto e un affidamento arbitrario, e si dimostra con l’istruttoria, non con l’importo.

Accanto alla soglia di spesa ce n’è una seconda, che riguarda l’ente e non il contratto: l’articolo 62 consente di affidare forniture e servizi fino a 140.000 euro in autonomia anche a una stazione appaltante non qualificata. Sopra, la strada passa da una stazione appaltante o da una centrale di committenza qualificata, oppure dal soggetto aggregatore regionale. Su l’obbligo di ispezione dei ponti per i Comuni sono raccolti l’ambito, gli adempimenti e i termini che fanno da cornice a questa scelta.

Le tre cose che la determina deve dire

1. Che cosa si affida, qualificato bene

Non «servizio di controllo ponti», ma il servizio di ingegneria che comprende il censimento di Livello 0, le ispezioni visive di Livello 1 e l'attribuzione della Classe di Attenzione. La qualificazione dell'oggetto determina i requisiti.

2. Perché quell'operatore

La motivazione della scelta, ancorata alle documentate esperienze pregresse che l'articolo 50 richiede: lavori analoghi, personale qualificato, elenco o albo dell'ente. È la parte che regge se qualcuno la rilegge fra tre anni.

3. Come si rispetta la rotazione

Se l'operatore ha già eseguito un affidamento nello stesso settore di servizi, la rotazione va affrontata nell'atto: o non lo si affida, o si costruisce la deroga che l'articolo 49 consente.

La rotazione, dove ci si inciampa più spesso

L’articolo 49 del Codice vieta l’affidamento al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi hanno a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi. Sui ponti il caso ricorre con una regolarità quasi meccanica: l’ente affida il censimento, si trova bene, e l’anno dopo vorrebbe affidare le ispezioni allo stesso operatore.

La deroga esiste ed è prevista dallo stesso articolo, ma va costruita e scritta: richiede una motivazione riferita alla struttura del mercato e all’effettiva assenza di alternative, previa verifica della corretta esecuzione del contratto precedente. Il principio non si applica alle procedure negoziate in cui l’indagine di mercato sia stata svolta senza porre limiti al numero di operatori da invitare, ed è derogabile per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

C’è anche un modo di evitare il problema a monte, e riguarda il perimetro che si sceglie all’inizio: definire fin dal primo atto se si sta affidando il solo censimento, il censimento e le ispezioni, oppure un percorso a fasi. La questione di affidare l’ispezione solo di una parte delle opere è trattata a parte, insieme al limite del frazionamento artificioso.

Perché un accordo con un altro ente non è una scorciatoia

È la parte della delibera 179/2023 che vale la pena leggere per intero, perché tocca una soluzione a cui molti enti guardano quando il tempo stringe. ANAC ha ricordato che gli accordi fra pubbliche amministrazioni sono legittimi quando perseguono un interesse pubblico comune come compito principale, e che non possono trasformarsi in un artificio per eludere le norme sugli appalti.

Nel caso esaminato l’Autorità ha aggiunto un rilievo che va oltre la singola vicenda: ha giudicato problematico che il soggetto pubblico convenzionato potesse avvalersi di personale esterno, strutture specializzate e laboratori. In quel modo, ha osservato, si arriva a un affidamento indiretto in cui l’ente perde il controllo sull’affidabilità di chi materialmente esegue — che è esattamente quello che le procedure del Codice servono a garantire.

Che cosa deve saper fare chi esegue

Dalla qualificazione del servizio discende il resto. Le ispezioni visive previste dalle Linee Guida non sono un sopralluogo: producono le schede di difettosità, con il peso del difetto, l’estensione e l’intensità, e confluiscono nell’attribuzione della Classe di Attenzione. Vanno coordinate da personale qualificato — gli Ispettori di Terzo Livello certificati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 — e firmate da chi ha i requisiti previsti, perché è la firma che resta agli atti dell’ente.

Quali requisiti chiedere, che cosa scrivere nel capitolato e perché il massimo ribasso è la scelta sbagliata sono questioni che meritano spazio proprio: stanno nella guida su come si affida il servizio di ispezione dei ponti.

Riferimenti normativi e pronunce letti al 29 settembre 2026.

Prima di firmare l'atto, un confronto

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Le domande che arrivano prima della determina

Sì, sotto soglia. L’articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti (D.lgs. 36/2023) prevede l’affidamento diretto di servizi e forniture — compresi espressamente i servizi di ingegneria e architettura — di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. La norma pone però una condizione nello stesso periodo: vanno scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni, anche individuati fra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. «Senza gara» non significa «senza istruttoria»: la scelta va motivata nell’atto.

Sotto la soglia sì. L’articolo 62 del Codice consente di affidare forniture e servizi fino a 140.000 euro in autonomia anche senza qualificazione. Sopra quella soglia occorre passare da una stazione appaltante o da una centrale di committenza qualificata, oppure da un soggetto aggregatore — che in ogni regione è un soggetto diverso, e va individuato prima di impostare la procedura. L’elenco delle stazioni appaltanti qualificate è tenuto da ANAC.

Non automaticamente, e qui si inciampa spesso. L’articolo 49 del Codice vieta l’affidamento al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi hanno a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi. La deroga esiste ed è prevista dallo stesso articolo, ma va costruita: richiede una motivazione riferita alla struttura del mercato e all’effettiva assenza di alternative, previa verifica della corretta esecuzione del contratto precedente. Sotto i 5.000 euro la rotazione si può derogare.

È un servizio di ingegneria, e non è una sfumatura terminologica. Con la delibera n. 179 del 3 maggio 2023 ANAC ha esaminato un protocollo fra la Provincia di Verona e due Università per il controllo di ponti e viadotti, e ha stabilito che il monitoraggio delle opere, le ispezioni visive, il censimento e la produzione di report periodici costituiscono servizi di ingegneria che non hanno stretta attinenza con i compiti di insegnamento e ricerca. Dalla qualificazione discendono i requisiti da chiedere all’operatore e alle persone che firmano.

Solo entro limiti precisi. Nella stessa delibera ANAC ha ricordato che gli accordi fra amministrazioni sono legittimi quando perseguono un interesse pubblico comune come compito principale, e che non possono diventare un artificio per eludere le norme sugli appalti. Nel caso esaminato ha ritenuto conformi all’accordo la formazione del personale e il supporto alla ricerca, e non conformi il monitoraggio, le ispezioni, il censimento e i report. Ha inoltre giudicato problematico che il soggetto pubblico coinvolto potesse avvalersi di personale esterno, strutture specializzate e laboratori: diventa un affidamento indiretto, senza verifica sull’affidabilità di chi esegue davvero.