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Comprare un software per la gestione dei ponti: requisiti e procedura

Un software per la gestione dei ponti, per un ente pubblico, deve rispondere a due serie di requisiti: quelli che valgono per qualunque software comprato dalla pubblica amministrazione e quelli che vengono dalle Linee Guida sui ponti. Qui sono messi in fila, insieme alla procedura con cui si affida, così che un ufficio tecnico possa scrivere un capitolato senza dipendere da quello che dice il fornitore.

Prima della scelta

La valutazione comparativa: il primo atto, prima del fornitore

L’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale chiede alle amministrazioni di acquisire un software dopo una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico fra le soluzioni disponibili. Non obbliga all’open source e non esclude il software proprietario: chiede di confrontare e di motivare. Le soluzioni da mettere a confronto sono sei.

1

Software sviluppato per conto dell'amministrazione

Su misura, commissionato dall'ente.

2

Riuso

Software già sviluppato per conto di un'altra amministrazione e messo a disposizione.

3

Software libero o a codice sorgente aperto

Con il codice disponibile, che l'ente può far modificare da chi vuole.

4

Software fruibile in modalità cloudSaaS

È la forma in cui si trovano oggi quasi tutti i sistemi per la gestione dei ponti.

5

Software proprietario in licenza d'uso

Installato presso l'ente, con una licenza e, di solito, un canone di manutenzione.

6

Una combinazione delle soluzioni precedenti

Per esempio un servizio in cloud con componenti sviluppate per l'ente.

I criteri del confronto sono tre, e conviene usarli come indice della motivazione: il costo complessivo, comprese implementazione, manutenzione e supporto; l’uso di formati di dati e interfacce aperti che garantiscano l’interoperabilità; le garanzie del fornitore su sicurezza, protezione dei dati personali e livelli di servizio. Il terzo criterio è quello che porta, più avanti, a chiedere qualificazione e certificazioni.

Requisiti della pubblica amministrazione

Che cosa deve avere qualunque software comprato da un ente

A

Qualificazione del servizio cloudACN

Il Regolamento dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale chiede all'ente di classificare i propri dati in ordinari, critici o strategici (articolo 3) e di portarli su servizi cloud qualificati coerenti con quella classe (articolo 9). I livelli sono quattro: i dati ordinari possono stare su un servizio di qualunque livello, da QC1 a QC4; i critici richiedono almeno il QC2, gli strategici almeno il QC3 (articolo 17). La qualifica dura al massimo trentasei mesi.

B

Il fornitore come responsabile del trattamentoGDPR

L'ente resta titolare. Per i dati personali — utenti, tecnici, referenti — il fornitore va designato responsabile del trattamento con un contratto che ne fissi istruzioni e garanzie, come prevede l'articolo 28 del Regolamento europeo.

C

AccessibilitàL. 4/2004

Nell'acquisto di beni e servizi informatici i requisiti di accessibilità vanno considerati (articolo 4, comma 1); per i contratti che realizzano o modificano siti web e applicazioni mobili sono una condizione di validità, perché senza la loro previsione il contratto è nullo (comma 2). Un software con un'app per i rilievi in campo ricade nel secondo caso.

D

Dati in formati aperti, esportabili in ogni momentoCAD

È il secondo criterio dell'articolo 68, e la clausola che separa un servizio da un vincolo: tutti i dati devono poter uscire, in formati aperti e documentati, durante il contratto e alla sua scadenza.

Requisiti delle Linee Guida

Che cosa deve saper fare un software per i ponti

Qui il riferimento sono le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio dei ponti esistenti, adottate con il DM 204/2022. Un software che le segue tiene il dato nella stessa forma in cui la norma lo chiede, e quello che l’ente produce è già documentazione valida, non un formato da riconvertire.

Il dato dell'opera

  • La scheda di censimento di Livello 0 dell'Allegato A, con le coordinate nel sistema di riferimento nazionale ETRF2000.
  • Le schede di difettosità di Livello 1 degli Allegati B e C, una per elemento, con la distinzione fra difetto non applicabile, non rilevabile e non presente.
  • Le fotografie dei difetti collegate all'elemento e alla posizione.
  • Lo storico: chi ha modificato che cosa, e quando.

Quello che il dato deve produrre

  • Il calcolo della Classe di Attenzione di Livello 2, con le quattro componenti di rischio — strutturale e fondazionale, sismica, frane, idraulica — e la classe complessiva.
  • Il calendario delle ispezioni periodiche, che dipende dalla classe.
  • La trasmissione all'AINOP nei tracciati previsti, senza ricompilare a mano.
  • Ruoli e permessi: chi vede, chi scrive, chi approva.

Le sigle non bastano: «conforme alle Linee Guida» su una brochure non dice niente. Conviene chiedere al fornitore di mostrare, su un’opera di prova, una scheda di Livello 1 compilata con un difetto non rilevabile e il calcolo di una Classe di Attenzione: è il modo più rapido per vedere se il software segue la norma o la nomina soltanto.

La procedura

Come si affida, e dove si svolge la procedura

Per la gran parte dei Comuni e delle Province l’acquisto di un software per i ponti sta sotto la soglia dell’affidamento diretto. Il Codice dei contratti pubblici, il d.lgs. 36/2023, lo consente per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultare più operatori, purché si scelgano soggetti con esperienze pregresse documentate e idonee (articolo 50, comma 1, lettera b). Sotto quella soglia tutte le stazioni appaltanti possono procedere in autonomia, anche se non qualificate (articolo 62).

La procedura si svolge su una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata: quella dell’ente, se ne ha una, oppure una messa a disposizione da centrali di committenza, soggetti aggregatori o dalla Regione (articolo 25). Per i beni e servizi informatici c’è poi l’obbligo della legge 208/2015 — articolo 1, comma 512 — di approvvigionarsi tramite gli strumenti di Consip o dei soggetti aggregatori, dove offrono quel bene o servizio. Come quell’obbligo si combini con le piattaforme del nuovo Codice è stato oggetto di un parere del Ministero delle infrastrutture del 13 maggio 2025: va verificato, prima di scegliere la strada, con il proprio ufficio contratti. Su come funziona il MePA per un software di questo tipo c’è la guida all’acquisto sul MePA.

Il software non è il servizio di ispezione. Se insieme alla piattaforma l’ente affida censimento e ispezioni, quello è un servizio di ingegneria con regole proprie, ed è trattato nella guida su come si affida l’ispezione dei ponti.

Prima di firmare

Le verifiche da fare da soli, e da lasciare agli atti

1

La classificazione dei propri datiEnte

Senza, non si sa quale livello di qualificazione chiedere. La fa l'ente, non il fornitore.

2

La scheda del servizio nel catalogo ACNFornitore

Livello, periodo di validità, fornitore. Il numero della scheda va chiesto per iscritto.

3

Le certificazioni, con numero e organismoFornitore

Un certificato senza numero non si verifica. Conta anche a chi è intestato: una certificazione del fornitore dell'infrastruttura cloud non dice niente sui processi di chi vende il software.

4

La prova su un'operaEnte

Una scheda di Livello 1 e una Classe di Attenzione calcolate davanti a voi, su dati vostri o di prova.

5

La clausola di uscitaContratto

Esportazione completa in formati aperti, in ogni momento e alla scadenza.

Come si leggono numeri, organismi e registri, con un esempio concreto, è spiegato nella pagina sulle certificazioni di PROPONTI. Per mettere a confronto due offerte voce per voce c’è la guida al confronto dei preventivi.

Riferimenti normativi letti al 13 ottobre 2026.

Domande

Le domande sull'acquisto che tornano più spesso

Sì. L’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale non obbliga all’open source: chiede di acquisire il software dopo una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico fra le soluzioni disponibili, fra cui il software fruibile in cloud e quello proprietario in licenza d’uso. La scelta va motivata sui tre criteri della norma: costo complessivo, formati e interfacce aperti, garanzie del fornitore su sicurezza, dati personali e livelli di servizio.

Sì, se è un servizio cloud per la pubblica amministrazione. Il Regolamento dell’ACN chiede all’ente di classificare i propri dati in ordinari, critici o strategici e di portarli su servizi cloud qualificati coerenti con quella classe: per i dati ordinari va bene un servizio di qualunque livello, da QC1 a QC4; per i critici serve almeno il QC2, per gli strategici almeno il QC3. La qualifica dura al massimo trentasei mesi e si verifica nella scheda del servizio nel catalogo dell’ACN.

Il Codice dei contratti pubblici consente l’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultare più operatori, scegliendo soggetti con esperienze pregresse documentate e idonee (articolo 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. 36/2023). La procedura si svolge su una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (articolo 25), e per i beni e servizi informatici va verificato anche il ricorso agli strumenti di Consip o del soggetto aggregatore.

Deve tenere i dati nella forma delle Linee Guida adottate con il DM 204/2022: la scheda di censimento di Livello 0 dell’Allegato A, le schede di difettosità di Livello 1 per ogni elemento, con la distinzione fra difetto non applicabile, non rilevabile e non presente, e il calcolo della Classe di Attenzione di Livello 2 con le sue quattro componenti. E deve consentire di trasmettere i dati all’AINOP nei tracciati previsti, con le coordinate nel sistema di riferimento nazionale.

Scrivendolo nel contratto prima di firmare: esportazione di tutti i dati — anagrafiche, schede, difetti, fotografie, classificazioni e storico — in formati aperti e documentati, in qualunque momento e senza costi aggiuntivi alla scadenza. È anche uno dei tre criteri con cui l’articolo 68 del CAD chiede di confrontare le soluzioni, quindi è una clausola che l’ente ha titolo a pretendere.

L’ente resta titolare dei dati e del trattamento; il fornitore del servizio tratta i dati per suo conto e, per i dati personali, va designato responsabile del trattamento con un contratto o un atto che ne fissi istruzioni e garanzie, come prevede l’articolo 28 del GDPR. La scelta del fornitore resta responsabilità dell’ente, ed è per questo che le verifiche su qualificazione e certificazioni conviene che restino agli atti.

Alla prova

Mettere un software alla prova su questi requisiti

Se vuoi vedere come risponde PROPONTI, punto per punto, su un’opera del tuo ente: scheda, difetti, Classe di Attenzione e trasmissione all’AINOP.