Alle 11:36 del 14 agosto 2018 il sistema bilanciato della pila 9 del viadotto Polcevera di Genova — il ponte Morandi — collassò. Le vittime furono 43.
Quasi tutto quello che oggi un ente deve fare sui propri ponti viene da lì: l’agenzia che vigila, l’archivio nazionale in cui i dati confluiscono, le Linee Guida che dicono come si censisce, si ispeziona e si classifica. Qui il filo, norma per norma. Delle cause del crollo non si parla: questa pagina racconta che cosa è cambiato dopo.
Sei settimane dopo il crollo arriva il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Accanto alle misure per la città — il nuovo viadotto, il ponte Genova San Giorgio, sarà inaugurato il 3 agosto 2020 — contiene tre articoli che hanno cambiato il modo in cui in Italia si controllano i ponti.
Istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, che vigila sulle condizioni di sicurezza della rete.
Istituisce l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e il codice che identifica ogni opera in modo univoco.
È la base normativa delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio dei ponti esistenti.
L’articolo 12 istituisce l’agenzia «a decorrere dal 1° gennaio 2019», con sede a Roma e un’articolazione a Genova per le infrastrutture stradali e autostradali. La piena operatività amministrativa arriva il 30 novembre 2020, con il decreto ministeriale n. 520 del 20 novembre 2020.
La frase che conta di più per un ente sta nello stesso articolo: l’Agenzia vigila sulla sicurezza «fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori». La vigilanza si aggiunge, non sostituisce: chi gestisce la strada resta responsabile delle sue opere. È ANSFISA ad aver poi scritto le Istruzioni Operative, che dicono come applicare le Linee Guida.
L’articolo 13 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, diviso in sezioni: la prima è quella di «ponti, viadotti e cavalcavia stradali», e arrivano fino all’edilizia pubblica. Per ogni opera l’archivio raccoglie, fra l’altro, i dati tecnici, progettuali e di posizione, lo stato e il grado di efficienza con le attività di manutenzione, e la documentazione fotografica aggiornata.
E genera il codice IOP, che «contraddistingue e identifica in maniera univoca l’opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l’anno di messa in esercizio». Da quel momento un ponte ha un’identità nazionale, e un archivio comunale che non dialoga con quello del Ministero è un archivio a metà. Come funziona oggi è spiegato nella pagina sull’AINOP.
L’articolo 14 prevede le linee guida per la classificazione e gestione del rischio dei ponti, con due commi distinti: il primo per i ponti lungo strade statali e autostrade gestite da ANAS o da concessionari, il secondo per quelli lungo strade gestite da enti diversi. Nel testo vigente quei commi sono stati riscritti dall’articolo 49 del decreto-legge 76/2020.
Le prime Linee Guida arrivano con il DM 578 del 17 dicembre 2020, sul parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in attuazione del solo primo comma: valgono per ANAS e concessionari, e in via sperimentale. Il passo che riguarda Comuni, Province e Città metropolitane è il DM 204 del 1° luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2022: sostituisce le Linee Guida del 2020 e, in attuazione del secondo comma, le estende ai ponti delle strade gestite da enti diversi.
Che cosa contengono — censimento, ispezioni, Classe di Attenzione, livelli successivi — è nella pagina sulle Linee Guida Ponti 2022; che cosa devono fare i Comuni, e quali termini restano, è nella pagina sull’obbligo di ispezione dei ponti per i Comuni.
L’obbligo di ispezionare non è nato nel 2018: la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6736/61A1 del 1967 lo prevedeva già. Quello che è cambiato sta in quattro punti.
Al posto delle prassi locali, un percorso multilivello uguale per tutti: censimento, ispezione, Classe di Attenzione, approfondimenti dove servono.
Il dato del ponte non resta più nel cassetto dell'ufficio: confluisce nell'AINOP, con un codice che lo identifica ovunque.
Un'agenzia dedicata vigila sulla sicurezza della rete, ferme restando le responsabilità di chi gestisce le opere.
Censimento e classificazione hanno avuto i loro termini, ma la sorveglianza e le ispezioni periodiche restano: le fasi, una dopo l'altra, sono nella guida su che cosa deve fare un ente.
Norme e fonti lette al 6 ottobre 2026: decreto-legge 109/2018 su Normattiva, decreti ministeriali 578/2020 e 204/2022, e la ricostruzione dei Vigili del Fuoco sul crollo.
Se non sai a che punto sono censimento, ispezioni e classificazione dei ponti che gestisci, scrivici: ti diciamo da dove conviene ripartire.
È il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, approvato dopo il crollo del ponte Morandi. Per i ponti contiene tre articoli decisivi: l’articolo 12 istituisce ANSFISA, l’agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali; l’articolo 13 istituisce l’AINOP, l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche; l’articolo 14 è la base delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio dei ponti esistenti.
L’articolo 12 del decreto-legge 109/2018 la istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2019, con sede a Roma e un’articolazione a Genova per le infrastrutture stradali e autostradali. La piena operatività amministrativa è arrivata il 30 novembre 2020, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 520 del 20 novembre 2020.
È l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’articolo 13 del decreto-legge 109/2018. È organizzato in sezioni — la prima è quella di ponti, viadotti e cavalcavia stradali — e genera per ogni opera un codice identificativo univoco, il codice IOP. Per i ponti vi confluiscono i dati prodotti con il censimento e le ispezioni.
Sì, dal DM 204 del 1° luglio 2022. Le prime Linee Guida, adottate con il DM 578 del 17 dicembre 2020 in attuazione del comma 1 dell’articolo 14, riguardavano i ponti lungo strade statali e autostrade gestite da ANAS o da concessionari. Il DM 204 le ha sostituite e, in attuazione del comma 2, le ha estese ai ponti delle strade gestite da enti diversi: Comuni, Province, Città metropolitane.
Andavano ispezionati, e da molto prima: la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6736/61A1 del 1967 prevedeva già ispezioni periodiche. Dopo il 2018 sono cambiati il metodo, che oggi è unico e multilivello, l’archivio nazionale in cui i dati devono confluire, e la vigilanza di un’agenzia dedicata.
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