NORMATIVA · TRASPORTI ECCEZIONALI

Trasporti eccezionali e ponti: che cosa deve verificare l’ente prima di autorizzare

Ogni autorizzazione a un trasporto eccezionale dice qualcosa sui ponti del percorso. L’articolo 10 del Codice della strada la consente «solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione»: verificare quella compatibilità tocca a chi gestisce la strada.

Le regole sono in movimento: le linee guida ministeriali del 2022 sono sospese, al più tardi fino alla fine del 2027, e nel frattempo vale il Codice. Qui che cosa si applica oggi, che cosa arriverà e che cosa l’ente può già fare con le Linee Guida sui ponti.

Chi autorizza, e su quali strade

Il comma 6 dell’articolo 10 dice che l’autorizzazione è «rilasciata dall’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria». L’articolo 14 del regolamento, il DPR 495/1992, permette alle regioni di delegare le competenze alle province: in quel caso «ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l’autorizzazione sull’intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province». Come si distribuiscono i compiti fra regione, province e comuni lo stabilisce la legge regionale, ed è la prima cosa da verificare per il proprio territorio.

Le autorizzazioni sono di tre tipi (articolo 13 del regolamento): periodiche, per un numero indefinito di viaggi entro dodici mesi; multiple, per più viaggi entro sei mesi; singole, per un unico viaggio entro tre mesi. La domanda va presentata almeno quindici giorni prima, l’autorizzazione va rilasciata entro quindici giorni e il diniego deve essere espressamente motivato.

La condizione che riguarda i ponti

Il comma 10 dell’articolo 10 è il cuore della questione per un ente gestore: l’autorizzazione «può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione». Lo stesso comma esclude il silenzio-assenso dell’articolo 20 della legge 241/1990 e subordina l’autorizzazione «al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi» e alle opere di rafforzamento necessarie.

La conseguenza è semplice da dire e meno da praticare: la compatibilità con la stabilità del ponte non si presume, si dimostra. Un’autorizzazione rilasciata su un’opera di cui non si conoscono lo stato e la Classe di Attenzione è una decisione presa senza istruttoria. E quando la documentazione tecnica del ponte manca, gli accertamenti necessari per colmarla sono proprio quelli che il comma 10 mette a carico di chi chiede il transito.

Le linee guida del 2022, e perché oggi sono sospese

Il comma 10-bis, inserito dall’articolo 7-bis del decreto-legge 146/2021, ha previsto linee guida ministeriali sulle «specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti» da effettuare prima del rilascio, in coerenza con le Linee Guida sui ponti. Sono arrivate con il decreto del 28 luglio 2022, n. 242, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022. Il loro allegato è netto: «La verifica di transitabilità ai fini del rilascio dell’autorizzazione è un preciso compito in capo al gestore della strada o comunque al titolare delle strutture del sottopasso o sovrappasso». Prevede che la verifica segua le Linee Guida sui ponti con un tempo di riferimento di 5 anni, e che si arrivi a un elenco di strade e tronchi già verificati, anche in forma di cartografia digitale.

Quelle linee guida però oggi non si applicano. Il comma 2 dell’articolo 7-bis, nel testo modificato da ultimo dal decreto-legge 200/2025, ne sospende l’efficacia fino alla piena operatività del sistema centralizzato previsto per l’AINOP e all’aggiornamento delle linee guida stesse, «comunque non oltre il 31 dicembre 2027»; nel frattempo continua ad applicarsi il comma 10 dell’articolo 10. Lo stesso articolo prevede un Piano nazionale che individui i corridoi dedicati ai trasporti eccezionali, da adottare entro il 30 giugno 2027.

Sospese non vuol dire irrilevanti: indicano il metodo con cui la verifica dovrà essere fatta, ed è lo stesso delle Linee Guida sui ponti. Chi lo adotta oggi non dovrà rifare il lavoro quando la sospensione finirà.

Che cosa dicono le Linee Guida sui ponti

Le Linee Guida per i ponti esistenti del DM 204/2022 non trattano i trasporti eccezionali in un capitolo a parte, ma li fanno entrare in quattro punti che un ente deve conoscere.

Un carico che entra nella classe

Nella Tabella 4.1, fra i parametri primari della pericolosità c'è l'«entità dei carichi presenti con particolare riferimento al transito di trasporto eccezionale». Un ponte attraversato spesso da trasporti eccezionali ha una pericolosità più alta, e la Classe di Attenzione ne tiene conto.

La verifica per il transito

Le verifiche di sicurezza per il transito di mezzi eccezionali «si effettuano con le regole delle presenti Linee Guida», con un tempo di riferimento pari a 5 anni: la condizione di transitabilità.

Classe Alta e transitabilità temporanea

Se un'analisi di Livello 2 ha dato Classe di Attenzione Alta e per gravi motivi di viabilità serve una transitabilità provvisoria, si procede con una verifica in sito. La verifica di transitabilità va poi eseguita entro 60 giorni dalla prova; diversamente si adottano provvedimenti sulla circolazione, fino alla chiusura.

Una funzione del sistema di gestione

Fra le funzioni raccomandate di un sistema di gestione dei ponti le Linee Guida elencano la «verifica e gestione dei transiti di trasporti eccezionali»: le autorizzazioni rilasciate diventano parte della storia dell'opera.

Quando la verifica dice che il ponte non regge il carico richiesto, la strada è una limitazione d’uso: chi la firma e su quale atto tecnico si appoggia è spiegato nella guida sull’ordinanza di chiusura di un ponte.

Che cosa può fare l'ente già adesso

Conoscere i ponti dei percorsi richiesti

Senza censimento e Classe di Attenzione la compatibilità del comma 10 non si valuta. Il percorso per arrivarci, fase per fase, è nella guida su che cosa deve fare un ente.

Tenere il registro delle autorizzazioni

Quali trasporti sono passati, su quali opere, con quale carico: è il dato che entra nella pericolosità della Tabella 4.1, e che il software per la gestione dei ponti può legare a ogni ponte.

Costruire l'elenco dei percorsi verificati

È quello che le linee guida del 2022 chiedono, ed è utile già oggi: un percorso verificato una volta non va rivalutato da zero a ogni domanda.

Mettere in conto gli accertamenti

Il comma 10 li pone a carico di chi chiede il transito: vanno previsti nel procedimento e quantificati, non assorbiti dal bilancio dell'ente.

La legge che ha istituito l’AINOP prevede anche che l’archivio si arricchisca di funzioni dedicate ai transiti, collegate ai sistemi cartografici degli enti, con modalità rinviate a un decreto del Ministero: un motivo in più per avere i dati dei propri ponti già in ordine.

Norme lette al 6 ottobre 2026: articolo 10 del Codice della strada, DPR 495/1992 e il decreto del 2022 nella Gazzetta Ufficiale.

Una verifica di transitabilità da impostare?

La verifica di sicurezza di un ponte per un transito eccezionale è un approfondimento di Livello 4, con la firma di un ingegnere. Se ne hai una da impostare, scrivici.

Domande frequenti sui trasporti eccezionali

L’articolo 10, comma 6, del Codice della strada la attribuisce all’ente proprietario o concessionario per autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria. Le regioni possono delegare le competenze alle province (articolo 14 del DPR 495/1992), e in quel caso ogni provincia autorizza sull’intero territorio regionale previo nulla osta delle altre. Come sono distribuite le competenze nel proprio territorio lo dice la legge regionale: è la prima cosa da verificare.

No. Il comma 10 dell’articolo 10 esclude l’applicazione dell’articolo 20 della legge 241/1990, cioè il silenzio-assenso. Il regolamento chiede di presentare la domanda almeno quindici giorni prima e di rilasciare l’autorizzazione entro quindici giorni; il diniego deve essere espressamente motivato.

Chi chiede l’autorizzazione. Il comma 10 dell’articolo 10 la subordina «al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi» e «alle opere di rafforzamento necessarie». Per l’ente significa che la verifica del manufatto non è un costo che deve sostenere da solo, ma va prevista e quantificata nel procedimento.

Non ancora. Il decreto del 28 luglio 2022 è pubblicato, ma la sua efficacia è sospesa fino alla piena operatività del sistema centralizzato previsto per l’AINOP e all’aggiornamento delle linee guida, «comunque non oltre il 31 dicembre 2027». Nel frattempo si applica il comma 10 dell’articolo 10 del Codice della strada. Situazione letta al 6 ottobre 2026: le proroghe si sono succedute più volte, quindi va ricontrollata.

Le Linee Guida non contengono un divieto automatico. Ma l’autorizzazione è possibile solo quando il transito è compatibile con la stabilità del manufatto, e su un’opera in classe Alta quella compatibilità va dimostrata con una verifica di sicurezza, non presunta. Per le opere in classe Alta su cui serve mantenere il transito, le Linee Guida prevedono anche una verifica in sito per la transitabilità temporanea, da confermare entro sessanta giorni.